Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 180
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 111 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 8721 (1.1.232.3.08.15) con la denominazione << Finanziamento al Comune di Meduno per il ripristino di un edificio danneggiato dagli eventi sismici, destinato al 6 maggio 1976 ad uso scolastico ed a servizi sociali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
5. Sul medesimo capitolo 8721 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.