1. In deroga all'
articolo 53 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, nel nucleo familiare, cui fare riferimento ai fini della concessione dei contributi previsti al
Titolo III, Capo II, della citata legge regionale n. 63 del 1977, sono computati anche i soggetti che, facenti parte del nucleo alla data del 6 maggio 1976, siano successivamente deceduti. Rimangono ferme le limitazioni nella consistenza dei nuclei familiari stabilite dagli articoli 50 e 51 della citata
legge regionale n. 63 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.