2. Le disposizioni soppresse a norma del comma 1 continuano a trovare applicazione relativamente alle istanze presentate, fino ad un anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune competente per il successivo inoltro alla Segreteria generale straordinaria, da parte di soggetti che, alla predetta data, hanno inoltrato domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni. Possono tuttavia essere presentate senza limiti temporali le istanze formulate in seguito all' emissione di un provvedimento di diniego del contributo, adottato in via di autotutela in luogo di altro provvedimento di diniego, previamente annullato, sulla base del quale sia stata presentata istanza entro il predetto termine.