Art. 160
2. In deroga al disposto del comma 1, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora perfezionati gli atti di cessione delle unità immobiliari ricostruite, il Comune può disporre, con propria deliberazione, la modifica della graduatoria anzidetta in applicazione delle nuove disposizioni richiamate al comma 1.