Art. 16
1. Il contributo di cui all'
articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta anche a coloro che hanno provveduto all' acquisto dell' alloggio destinato al nuovo nucleo familiare, dopo il 6 maggio 1976 e prima dell' entrata in vigore della legge medesima, in Comune diverso da quello di residenza alla predetta data, purché compreso tra quelli delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione del contributo richiamato al comma 1.