1. I benefici previsti dall'
articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata i vigore della presente legge per il ripristino o per la ricostruzione di un' opera che risulti estranea, in tutto o in parte, alla categoria astrattamente definita dalle disposizioni agevolative in concreto applicate, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, sempreché l' opera finanziata realizzi comunque le finalità poste dall'
articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'
articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e integrato dall'
articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.