Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014
Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 156
1. Il rapporto d' impiego semestrale del personale assunto in posizione di comando, ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, decorre dalla data di effettiva presa in servizio presso i Comuni che ne hanno richiesto la disponibilitą.
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformitą alle previsioni del comma 1.