1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza l' applicazione degli indici di convenienza economica previsti dall'
articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi purché le relative domande siano state utilmente presentate prima della data di entrata in vigore della citata
legge regionale n. 35 del 1979.