1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande presentate, ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 della
legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, da parte di soggetti che abbiano ultimato i lavori ivi previsti dopo il 9 agosto 1977; sono altresì fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi della
legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nonché della citata
legge regionale n. 25 del 1978, in favore delle cooperative edilizie i cui soci occupavano alla data del 6 maggio 1976 alloggi appartenenti al demanio dello Stato - ramo lavori pubblici - in forza di formale assegnazione, ancorché provvisoria, ovvero in virtù di subingresso per legittimo titolo all' originario assegnatario.