1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al
Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui progetti non siano stati redatti in conformitą alle previsioni del Documento tecnico DT 12, concernente il Preziario unificato di infrastrutture, approvato con DPGR n. 190/SGS del 6 novembre 1980, e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni.