Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 149
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui progetti non siano stati redatti in conformitą alle previsioni del Documento tecnico DT 12, concernente il Preziario unificato di infrastrutture, approvato con DPGR n. 190/SGS del 6 novembre 1980, e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni.