1. I provvedimenti di accoglimento di massima e/o di concessione dei contributi eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei successori per causa di morte dei titolari dei beni distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, a condizione che le successioni si siano aperte anteriormente alla data di entrata in vigore della citata
legge regionale n. 63 del 1977.