1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'
articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di nuclei familiari di nuova formazione composti da soggetti conviventi << more uxorio >> sono fatti salvi a tutti gli effetti.