1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II, del
Titolo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate entro i termini utili in un Comune diverso da quello di residenza, o da quello in cui era situato l' immobile, purché compreso tra quelli classificati ai sensi del DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilmente istruite dal Comune ricevente agli effetti della concessione dei contributi.