1. Le disposizioni di cui all'
articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al
primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei confronti dei soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto dal medesimo articolo 48, abbiano costruito o acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima del termine previsto dall'
articolo 78 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, un alloggio idoneo a soddisfare le esigenze proprie e del nucleo familiare.