1. I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall'
articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge, anche a favore del comproprietario non richiedente in relazione all' unità abitativa effettivamente occupata dal medesimo, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché la domanda introduttiva del procedimento contributivo presentata da altro comproprietario avesse ad oggetto un edificio comprendente più unità immobiliari in comproprietà.