1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall'
articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei proprietari di alloggi occupati alla data del 6 maggio 1976 dal titolare del diritto reale di godimento e dal suo nucleo familiare, sono fatti salvi a tutti gli effetti.