1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in difetto del previo versamento presso la Tesoreria degli acconti di contributi riscossi dagli interessati in base all'
articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, come indicato dall'
articolo 6, sesto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono fatti validi a tutti gli effetti a condizione che gli importi relativi ai predetti acconti siano stati comunque posti in detrazione dal contributo concesso in forza della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.