1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'
articolo 15, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformitą alle disposizioni contenute nell'
articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, anche nel caso in cui le opere previste dall'
articolo 5, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, risultassero gią collaudate alla predetta data.