1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'
articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, considerando, ai fini dell' applicazione del DPGR 12 settembre 1978, n. 044/SGS, vani pertinenti quelli corrispondenti all' applicazione della maggiorazione di due unità anziché al numero degli occupanti, come stabilito dall' articolo 6 del DPGR 5 agosto 1977, n. 01615/Pres., al parametro che individua la ricettività abitativa minima di cui all' articolo 2 del citato DPGR n. 01615/Pres. del 1977.