Art. 123
2. Fino alla data del negozio di alienazione, gli importi di spesa erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la riparazione degli edifici di cui al comma 1 sono riconosciuti agli alienanti a titolo di contributo, anche in supero dei parametri di convenienza economica di cui all'
articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e nonostante il difetto di taluni requisiti e condizioni richiesti dal citato
articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi provvedimenti di spesa sono fatti salvi a tutti gli effetti.