1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti ed i provvedimenti di spesa assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici considerati all'
articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali non sia stata stipulata la convenzione ivi prevista, purché la stessa venga comunque acquisita agli atti del Comune, anche se sottoscritta dagli aventi causa dell' originario titolare dell' edificio.