1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono fatti salvi agli effetti contributivi purché l' immobile sia appartenuto alla data degli eventi sismici ed appartenga tuttora ad uno o più soggetti legati al beneficiario da vincolo di parentela o di affinità.