1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 546, per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'
articolo 13, comma 3, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 aprile 1983, n. 131, come sostituito dall'
articolo 9, comma 5, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 ottobre 1987, n. 440, concernenti il contenimento nella percentuale massima del 30 per cento dell' incremento della spesa di progetto conseguente all' approvazione di perizie di variante e/o suppletive.