Art. 116
1. Per le unitā immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale di cui all' articolo 14, secondo comma, punto 4), della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri connessi alla corresponsione in favore dei Comuni da parte dei soggetti cessionari delle unitā medesime, in forza dell' esercizio del diritto di prelazione loro spettante in base alle vigenti disposizioni, dei diritti di segreteria sui contratti di cessione, ai sensi delle previsioni contenute nella tabella D) allegata alla
legge 8 giugno 1962, n. 604, modificata dall'
articolo 27 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 aprile 1983, n. 131.
2. Qualora gli atti di cessione delle unitā immobiliari di cui al comma 1 siano redatti con l' intervento del notaio, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere a proprio carico le spese del rogito notarile, esclusa ogni altra spesa di natura tributaria o connessa all' iscrizione catastale delle nuove unitā immobiliari o comunque inerente o dipendente dagli atti di cessione anzidetti.
3. Il rimborso delle spese di cui ai commi 1 e 2 č disposto dal Comune nel cui territorio sono situati gli immobili oggetto di cessione, sulla base della documentazione giustificativa prodotta dagli interessati. Per l' assegnazione dei fondi necessari, l' Amministrazione regionale č autorizzata a disporre aperture di credito a favore a dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.