Art. 112
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre i finanziamenti necessari per il ripristino dell' immobile residenziale danneggiato dagli eventi sismici, sito in Tarcento, e denominato << Villa Solero >>. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l' edificio, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell' organismo edilizio, a centro per l' assistenza tecnica, la formazione professionale e, in genere, per la valorizzazione dell' artigianato locale, nonché a sede di iniziative di carattere scientifico e culturale.
2. A tal fine la suddetta Comunità montana deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante della Comunità montana interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.