Art. 111
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Meduno i finanziamento necessari per il ripristino di un edificio danneggiato dagli eventi sismici, destinato al 6 maggio 1976 ad uso scolastico ed a servizi sociali, già ammesso ai benefici previsti dalla
legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento volti a consentire una diversa destinazione d' uso dell' edificio, nell' ambito dei servizi pubblici o sociali, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell' organismo edilizio.
3. A tal fine il Comune interessato deve presentare apposita domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Meduno, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 89, comma 1, L. R. 37/1993