Art. 110
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per il ripristino della destinazione d' uso in atto alla data degli eventi sismici di edifici temporaneamente adibiti dopo tale data a servizi logistici di una tendopoli di sinistrati.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.