1. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai disciolti gruppi tecnici di cui all'
articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le convenzioni stipulate dai professionisti appartenenti ai predetti gruppi tecnici in conformitą allo schema approvato con DPGR 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., si intendono modificate secondo quanto previsto dal DPGR 9 agosto 1978, n. 041/SGS, con effetto dalla data di pubblicazione di tale provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.