Art. 102
1. Le somme dovute dagli interessati in seguito ad annullamento, revoca, decadenza o rinuncia o altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo non vengono maggiorate degli interessi se la restituzione ha luogo entro il termine all' uopo assegnato.
2. Qualora entro il predetto termine gli interessati non provvedano alla restituzione, dalla scadenza dello stesso sono posti a carico gli interessi di mora computati al saggio attivo praticato, tempo per tempo, dalla Tesoreria regionale sulle giacenze di cassa dell' Amministrazione.
4. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformitą alle disposizioni del presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 88, comma 1, L. R. 37/1993