1. Hanno titolo alla concessione dei contributi previsti dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i soggetti cessionari delle unitā immobiliari trasferite dal demanio dello Stato in forza delle disposizioni contenute nella
legge 30 maggio 1989, n. 220. Il termine per la presentazione delle relative domande č fissato in giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella del perfezionamento dell' atto di cessione in proprietā, se posteriore.