Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 12/09/1991

Disposizioni concernenti la responsabilitą erariale dei soggetti competenti ad emettere atti di spesa in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 1
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i soggetti competenti ad emettere atti di spesa per il raggiungimento delle finalitą previste dalle leggi regionali emanate ai sensi della medesima legge n. 546 del 1977 rispondono per i danni causati nell' esercizio di tali attribuzioni all' Amministrazione regionale, o dei quali comunque la stessa debba rispondere nei confronti dei terzi, nei soli casi di dolo e colpa grave.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 75, comma 1, L. R. 48/1991
2 Comma 2 abrogato da art. 75, comma 2, L. R. 48/1991