1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 546, i soggetti competenti ad emettere atti di spesa per il raggiungimento delle finalitą previste dalle leggi regionali emanate ai sensi della medesima
legge n. 546 del 1977 rispondono per i danni causati nell' esercizio di tali attribuzioni all' Amministrazione regionale, o dei quali comunque la stessa debba rispondere nei confronti dei terzi, nei soli casi di dolo e colpa grave.