Art. 7
1. Il personale in servizio presso il Centro regionale vitivinicolo alla data di entrata in vigore della
legge regionale 20 giugno 1988, n. 60 ed alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente alla categoria o qualifica formalmente rivestita presso l' Ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l' equiparazione di cui all' allegata Tabella A.
2. L' inquadramento del personale è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto giuridico dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 20 giugno 1988, n. 60.
3. L' inquadramento del personale si consegue previo superamento di un esame - colloquio, i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 20/1996