Legge regionale 12 settembre 1990, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e inquadramento del personale del Centro regionale vitivinicolo.
Art. 10
 
1. In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui all' articolo 259 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, viene aumentato, per le rispettive qualifiche funzionali, delle seguenti unità: una, nella qualifica di funzionario; sette, nella qualifica di consigliere.