Legge regionale 12 settembre 1990, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e inquadramento del personale del Centro regionale vitivinicolo.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 3, L. R. 18/1993
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 35, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 45, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 129, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10
 
1. In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui all' articolo 259 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, viene aumentato, per le rispettive qualifiche funzionali, delle seguenti unità: una, nella qualifica di funzionario; sette, nella qualifica di consigliere.