Art. 8
1. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge spetta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica d' inquadramento.
2. Qualora il personale inquadrato sia in godimento, presso l' Ente di provenienza alla data d' inquadramento, di un trattamento economico superiore a quello che gli compete nella nuova posizione, č attribuito un assegno personale, pari alla differenza tra il predetto trattamento gią goduto ed il nuovo, riassorbibile con i successivi salari individuali di anzianitą.
3. Trovano applicazione, nei confronti del personale inquadrato, gli articoli 145 e 199, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, previa presentazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle istanze e della documentazione ivi previste.