Art. 12
1. In sede di prima applicazione della presente legge l' assegnazione del personale al Centro regionale vitivinicolo avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali.
2. Del contingente di cui al comma 1 fa parte, per un periodo non inferiore a cinque anni, il personale inquadrato ai sensi della presente legge.