1. In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui all'
articolo 259 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, viene aumentato, per le rispettive qualifiche funzionali, delle seguenti unità: una, nella qualifica di funzionario; sette, nella qualifica di consigliere.