Legge regionale 12 settembre 1990 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali.

Art. 4

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti gli adempimenti e le procedure già attuati in applicazione delle disposizioni di cui ai Capi II e III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

2. Le eventuali osservazioni scritte, avanzate dal dipendente ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, si intendono presentate al Consiglio di amministrazione del personale.