Legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016
Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali.
Art. 4
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti gli adempimenti e le procedure gią attuati in applicazione delle disposizioni di cui ai Capi II e III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.