Art. 3
1. Qualora uno dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale o al Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all' articolo 1, cessi o sia cessato, per qualsiasi causa, dall' incarico, viene sostituito da un rappresentante del personale designato dalle rappresentanze sindacali.
2. Qualora uno dei rappresentanti dell' Amministrazione regionale in seno al Consiglio di amministrazione del personale o al Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all' articolo 1, cessi o sia cessato, per qualsiasi causa, dall' incarico, viene sostituito, rispettivamente, da un Direttore regionale o da un dipendente designati dalla Giunta regionale.