Legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali.
Art. 20
 
1. In via di interpretazione autentica dell' allegato E riferito agli articoli 7, 11, 17 e 21 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e ai fini della attribuzione del punteggio all' elemento parametrale << 3) Abilità (capacità) >> di cui agli allegati A e C riferiti rispettivamente agli articoli 7 e 17 della medesima legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, il punto << 5) capacità organizzative e di coordinamento >> va inteso quale particolare valutazione della corrispondente sottovoce dell' elemento parametrale stesso.
2. Con riferimento all' allegato E riferito agli articoli 7, 11, 17 e 21 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, così come interpretato dal comma 1, e tenuto conto che, ai sensi di quanto disposto dall' allegato C riferito all' articolo 17 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, per le qualifiche di commesso e agente tecnico va valutata, ai fini dell' attribuzione del punteggio all' elemento parametrale << 3) Abilità (capacità) >>, la sola sottovoce << tecnico - operative >>, il punteggio massimo della relazione per l' accesso alla qualifica di coadiutore risulta fissato in punti 29, e conseguentemente, il punteggio minimo di idoneità in punti 15.