1. Con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 2 e 13 della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, il Presidente della Giunta regionale puņ, limitatamente all' effettuazione di scrutini per singoli profili professionali o gruppi di profili nell' ambito delle qualifiche funzionali, delegare la Presidenza del Consiglio di amministrazione del personale e della Commissione paritetica deliberante ad un Assessore regionale.