Legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali.
Art. 1
1. In attesa della ridefinizione della disciplina normativa concernente le competenze, l' attività e la composizione degli Organi collegiali dell' Amministrazione regionale in materia di personale, nonché ai fini degli adempimenti connessi ai passaggi di qualifica di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, rimane in carica, sino al completamento degli adempimenti medesimi con esclusione degli scrutini per merito comparativo per l' accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1 gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonché di quelli per l' accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, il Consiglio di amministrazione del personale di cui all' articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 50/1991