1. In attesa della ridefinizione della disciplina normativa concernente le competenze, l' attività e la composizione degli Organi collegiali dell' Amministrazione regionale in materia di personale, nonché ai fini degli adempimenti connessi ai passaggi di qualifica di cui alla
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, rimane in carica, sino al completamento degli adempimenti medesimi con esclusione degli scrutini per merito comparativo per l' accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1 gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonché di quelli per l' accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, il Consiglio di amministrazione del personale di cui all'
articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.