Art. 1
1. In attesa della ridefinizione della disciplina normativa concernente le competenze, l' attività e la composizione degli Organi collegiali dell' Amministrazione regionale in materia di personale, nonché ai fini degli adempimenti connessi ai passaggi di qualifica di cui alla
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, rimane in carica, sino al completamento degli adempimenti medesimi con esclusione degli scrutini per merito comparativo per l' accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1 gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonché di quelli per l' accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, il Consiglio di amministrazione del personale di cui all'
articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 50/1991
Art. 2
1. Con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 2 e 13 della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, il Presidente della Giunta regionale può, limitatamente all' effettuazione di scrutini per singoli profili professionali o gruppi di profili nell' ambito delle qualifiche funzionali, delegare la Presidenza del Consiglio di amministrazione del personale e della Commissione paritetica deliberante ad un Assessore regionale.
Note:
1 La menzione alla Commissione paritetica si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.
Art. 3
1. Qualora uno dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale o al Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all' articolo 1, cessi o sia cessato, per qualsiasi causa, dall' incarico, viene sostituito da un rappresentante del personale designato dalle rappresentanze sindacali.
2. Qualora uno dei rappresentanti dell' Amministrazione regionale in seno al Consiglio di amministrazione del personale o al Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all' articolo 1, cessi o sia cessato, per qualsiasi causa, dall' incarico, viene sostituito, rispettivamente, da un Direttore regionale o da un dipendente designati dalla Giunta regionale.
Art. 6
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera w), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 18
1. In relazione agli scrutini per merito comparativo di cui alla
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, i dipendenti utilmente collocati in graduatoria conseguono il passaggio alla qualifica superiore purché si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e, successivamente a tale data, non siano collocati a riposo per motivi diversi dal compimento del 65 anno di età o del 40 anno di servizio utile, ovvero non siano cessati dal servizio per motivi diversi dalla morte o dalla dispensa dal servizio disposta d' ufficio per motivi di salute.
2. Il personale in servizio che abbia conseguito la qualifica di appartenenza a seguito di pubblico concorso e che in data antecedente fosse comunque in possesso, con riferimento alla prima decorrenza utile, dei requisiti richiesti ai fini degli scrutini per merito comparativo per l' accesso alla qualifica medesima, di cui al
Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, partecipa ai suddetti scrutini. Nel caso di utile collocazione nello scrutinio il personale in questione è inquadrato in soprannumero limitatamente al periodo intercorrente tra la data di riferimento dello scrutinio e la data di nomina a seguito del pubblico concorso.
3. Il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale delegato all' organizzazione e al personale richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali e di Servizi autonomi competenti la relazione analitica di cui all'
articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; la relazione va riferita alla quantità ed alla qualità del servizio svolto dal candidato per un periodo complessivo di un anno calcolato dalla data di richiesta della relazione medesima.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 2, L. R. 20/1996
Art. 19
1. In via di interpretazione autentica degli articoli 6, comma 2, e 16, comma 2, della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, per Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente a redigere la relazione di cui ai medesimi articoli 6 e 16 della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, si intende il Direttore preposto alla struttura cui risulta assegnato il dipendente alla data in cui la relazione medesima deve essere redatta.
Art. 20
1. In via di interpretazione autentica dell' allegato E riferito agli articoli 7, 11, 17 e 21 della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e ai fini della attribuzione del punteggio all' elemento parametrale << 3) Abilità (capacità) >> di cui agli allegati A e C riferiti rispettivamente agli articoli 7 e 17 della medesima
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, il punto << 5) capacità organizzative e di coordinamento >> va inteso quale particolare valutazione della corrispondente sottovoce dell' elemento parametrale stesso.
2. Con riferimento all' allegato E riferito agli articoli 7, 11, 17 e 21 della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, così come interpretato dal comma 1, e tenuto conto che, ai sensi di quanto disposto dall' allegato C riferito all'
articolo 17 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, per le qualifiche di commesso e agente tecnico va valutata, ai fini dell' attribuzione del punteggio all' elemento parametrale << 3) Abilità (capacità) >>, la sola sottovoce << tecnico - operative >>, il punteggio massimo della relazione per l' accesso alla qualifica di coadiutore risulta fissato in punti 29, e conseguentemente, il punteggio minimo di idoneità in punti 15.
Art. 21
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera w), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.