Legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 - TESTO VIGENTE dal 24/03/2005

Istituzione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 18/1993
2 Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.