Legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 - TESTO VIGENTE dal 24/03/2005

Istituzione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.