Legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 - TESTO VIGENTE dal 24/03/2005

Istituzione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 9 da art. 34, comma 1, L. R. 18/1993
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 71, comma 1, L. R. 18/1993
3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 71, comma 1, L. R. 18/1993
4 Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.