Art. 9
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, commi 3 e 4, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento, dal capitolo 8961 dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata dal 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13, del 15 febbraio 1990.
4. Sul precitato capitolo 8660 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.