Art. 5
1. L' intervento sostitutivo della Segreteria generale straordinaria comporta la gestione diretta dei contributi spettanti agli interessati:
a) ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli importi spettanti agli interessati a titolo di contributo vengono computati nelle somme poste a disposizione del Segretario generale straordinario ai sensi dell' articolo 3, comma 9, senza far luogo alla loro materiale erogazione in favore degli interessati. Allo stesso modo si procede con riferimento ai contributi annui costanti cui gli interessati hanno titolo sulla parte di spesa ammessa eccedente il contributo in conto capitale per l' importo corrispondente alla loro capitalizzazione al saggio del dodici per cento.
3. Ai fini della gestione diretta dei contributi, il Comune comunica alla Segreteria generale straordinaria il relativo ammontare per ogni singolo nominativo interessato dagli interventi unitari.
4. Per l' aggiornamento degli importi di progetto prima della stipulazione dei contratti d' appalto delle opere relative agli interventi unitari, si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 23 agosto 1982, n. 58.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
3 Comma 5 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
4 Comma 6 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993