Legge regionale 07 settembre 1990, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 25/06/1993

Disposizioni in materia di ambiti edilizi di intervento unitario, individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.
Art. 5
 
1. L' intervento sostitutivo della Segreteria generale straordinaria comporta la gestione diretta dei contributi spettanti agli interessati:
a) ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
3 Comma 5 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
4 Comma 6 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993