1. Qualora negli ambiti edilizi di intervento unitario individuati ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, siano compresi edifici per i quali č stata presentata domanda di contributo, ai sensi della
legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, la redazione e l' approvazione dei relativi progetti č stabilita, in deroga alle disposizioni ivi contenute, secondo le norme vigenti per gli interventi di cui alla citata
legge regionale n. 30 del 1977, mentre la concessione e l' erogazione dei contributi č disposta secondo le disposizioni della medesima
legge regionale n. 30 del 1988, in deroga all' osservanza dell' ordine di prioritā ivi stabilito.